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Circolari dello studio

Circolare del 9 settembre 2015

Modificate le deduzioni forfetarie per autotrasportatori

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 6 agosto 2015

Il Ministero dell’Economia ha disposto la modifica delle deduzioni forfetarie spettanti agli autotrasportatori.
In relazione al nuovo stanziamento, e in sostituzione delle misure riportate nel comunicato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 2 luglio 2015, gli importi delle deduzioni forfetarie spettanti per il periodo d’imposta 2014 sono i seguenti:
- 44 euro per i trasporti all’interno della regione e delle regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni confinanti;
- 73 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.
Resta confermata la misura agevolativa per il recupero delle somme, versate nel 2014, come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

 

Bilancio di esercizio: novità per le micro-imprese

D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 di venerdì 4 settembre 2015 il D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 139, contenente le nuove norme sui bilanci, in attuazione della Direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/34/UE.
Il decreto contiene disposizioni che determineranno impatti rilevanti ai fini della redazione del bilancio, già a partire dall’esercizio 2016. In particolare, è prevista l’obbligatorietà del rendiconto finanziario, con la sola eccezione delle micro-imprese, intendendosi per tali le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
• totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175mila euro;
• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350mila euro;
• dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
Le micro-imprese così definite non saranno tenute alla redazione:
• del rendiconto finanziario;
• della nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale sono riportate le informazioni di cui all'art. 2427, comma 1, numeri 9) e 16) del Codice civile;
• della relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale sono riportate le informazioni di cui all'art. 2428, numeri 3) e 4), del Codice civile.

(vedi l’Approfondimento)

 

Novità per il concordato preventivo

D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2015, n. 132

Il D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito nella L. 6 agosto 2015 n. 132 (e in vigore dal 21 agosto 2015), ha revisionato la disciplina fallimentare e in particolare quella del concordato preventivo.
Il decreto prevede tra l’altro l’abrogazione della regola del silenzio assenso per il voto dei creditori e una percentuale minima di soddisfazione dei creditori chirografari pari al 20% (il limite non vale per i concordati con continuità aziendale).

 

Fattura elettronica tra privati

D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127

Il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, relativo alla trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (fatturazione elettronica), prevede che a decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti un servizio gratuito per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche.
Dal 1° gennaio 2017 verrà inoltre messo a disposizione dei contribuenti il sistema di interscambio (SdI), per facilitare i rapporti tra fornitori e clienti; i soggetti non obbligati ad emettere fattura (ad esempio, commercianti al dettaglio) potranno optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, dei corrispettivi giornalieri relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi.
L'utilizzo del sistema di fatturazione e trasmissione telematica sarà:
• opzionale per la generalità dei contribuenti;
• obbligatorio per chi effettua cessioni di beni attraverso distributori automatici.
Nei confronti dei soggetti che opteranno per l'invio telematico delle fatture sono previsti diversi incentivi:
• non opera l'obbligo di presentare lo "spesometro", le comunicazioni "black list”, la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dai soggetti che svolgono attività di locazione e di noleggio, le comunicazioni relative ad operazioni intercorse con operatori di San Marino e, per gli scambi intracomunitari, i modelli Intrastat;
• i rimborsi Iva saranno eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale;
• per i soggetti che garantiranno anche la tracciabilità dei pagamenti (secondo modalità che saranno stabilite con apposito decreto) i termini di decadenza saranno ridotti di un anno.

 

Il credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere

D.M. 7 maggio 2015

Il D.M. 7 maggio 2015 riconosce un credito d’imposta per gli interventi di riqualificazione delle imprese alberghiere pari al 30% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Il credito d’imposta spetta:
• alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, che hanno sostenuto costi per la riqualificazione delle proprie strutture, mediante interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, risparmio energetico, acquisto di mobili e componenti di arredo destinati agli immobili oggetto degli interventi;
• nel limite di spesa massimo complessivo (triennale) di euro 666.667, cui corrisponde un credito di imposta massimo di euro 200.000.
Il Ministero dei beni culturali ha definito le modalità e i termini per presentare l'istanza di attribuzione del credito d'imposta previsto (art. 10, D.L. n. 83/2014).
La registrazione e compilazione dell'istanza per le spese sostenute nel 2014 potrà essere effettuata dalle ore 10.00 del 15 settembre fino alle ore 16.00 del 9 ottobre. Il click day (invio dell'istanza) potrà avvenire dalle ore 10.00 del 12 ottobre 2015 alle ore 16.00 del 15 ottobre 2015.

 

Detraibile la spesa per il liquido delle lenti a contatto

La spesa relativa all’acquisto della soluzione salina per la pulizia e la conservazione delle lenti a contatto rientra tra le spese mediche per le quali spetta la detrazione, come evidenziato dal ministero della Salute (circolare n. 20/E del 2011). A tal fine è però necessario che dal documento di acquisto (scontrino o fattura) risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico e che la documentazione del prodotto (confezione o istruzioni) indichi la marcatura Ce.

 


APPROFONDIMENTI


Le novità sul bilancio di esercizio

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 di venerdì 4 settembre 2015 il D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 139 contenente le nuove norme sui bilanci, in attuazione della Direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/34/UE.
Tra le principali novità è previsto l’obbligo di redazione del rendiconto finanziario e il nuovo art. 2435-ter c.c , dedicato al bilancio delle micro-imprese. Si considerano micro-imprese le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
• totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175mila euro;
• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350mila euro;
• dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
Le micro-imprese così definite non saranno tenute alla redazione:
• del rendiconto finanziario;
• della nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale sono riportate le informazioni di cui all'art. 2427, comma 1, numeri 9) e 16) del Codice civile;
• della relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale sono riportate le informazioni di cui all'art. 2428, numeri 3) e 4), del Codice civile.
Il decreto interviene anche sui principi di redazione del bilancio e in particolare sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma, stabilendo che “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”.
La relazione al decreto ha precisato che, ai fini dell’applicazione di questa disposizione ai singoli casi concreti, occorrerà fare riferimento ai principi contabili nazionali, che dovranno essere aggiornati dall’OIC sulla base delle nuove disposizioni contenute, in modo da fornire gli strumenti per la declinazione pratica del principio della sostanza economica.
Le novità si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

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